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| Regolamento Docenti ITI |
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PREMESSAIl presente Regolamento intende disciplinare alcuni aspetti dei rapporti interni tra l’Istituto “Don Orione” e i Docenti. Tuttavia, oltre a regolamentare nelle linee portanti il rapporto di lavoro “dipendente” – peraltro già definito dal CCNL stipulato fra l’ANINSEI e le OO.SS. e al quale si rimanda per tutti gli aspetti economici, legali e gestionali qui omessi – pone in evidenza gli elementi caratterizzanti la nostra scuola sotto il profilo didattico organizzativo-formativo e il ruolo del Docente come Educatore, aspetti esplicitati nel PEI (Progetto Educativo di Istituto) e nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) di Istituto. Il “Don Orione” infatti è una scuola con un preciso progetto educativo che fa riferimento a un orizzonte di valori cristiani proposti a tutte le componenti della Comunità educativa. Il Docente è tenuto a conoscere ed attuare gli orientamenti contenuti nel Progetto Educativo dell’Istituto e nel Piano dell’Offerta Formativa ai quali si rimanda, nonché le direttive scolastiche stabilite dalla normativa ministeriale e dal presente Regolamento. Si ricorda che anche il Docente di una scuola non statale riveste la qualifica di pubblico ufficiale (Corte di Cassazione penale, sez V, 13.01.1999, n. 3004). Il Docente che accetta di far parte dell'Istituto intende collaborare alla sua specifica missione educativa. Ciò significa che il docente si conforma ai principi etico - pedagogici delineati nel Progetto Educativo d'Istituto senza con questo sentire limitata la sua libertà di insegnante. E' inoltre pienamente consapevole che elemento essenziale della collaborazione è la testimonianza personale coerente con i valori cristiani. Il Docente si preoccupa altresì di contribuire a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività; evita pertanto di assumere atteggiamenti diffamatori e irrispettosi del buon nome e della professionalità dei dirigenti e dei docenti con i quali lavora. TITOLO I - DIDATTICA E FUNZIONE DOCENTE
Art.1 I Docenti sono la grande risorsa della scuola: la loro professionalità, la passione educativa, l’impegno per il recupero di allievi che evidenziano modeste capacità o segnati da povertà di vario genere, l’apertura all’ aggiornamento costante, le competenze relazionali, fanno la qualità del sistema scolastico formativo e costituiscono il “valore aggiunto” dell’Istituto Don Orione. Il Docente è attento a non smarrire la dimensione educativa della propria funzione, per appiattirsi su un insieme di competenze operative che il “professionista” deve pur acquisire ed esercitare, ma sempre dando loro un’anima educativa. Art.2 L’espressione della funzione docente si articola in: Art.3 La professionalità del docente richiede: costante aggiornamento culturale didattico pedagogico; attenta progettazione dei percorsi didattico-formativi; equilibrio nella valutazione; strategie didattiche al passo con i livelli di partenza e con le potenzialità dei singoli e della classe; disponibilità al lavoro di squadra con i colleghi; capacità di dialogo con gli allievi e i genitori; passione educativa; sostegno e recupero degli allievi con difficoltà e segnati dallo svantaggio. Queste sono le caratteristiche che fanno, prioritariamente, la qualità del servizio educativo e formativo dell’Istituto Don Orione. Il docente si inserisce pienamente nella dimensione collegiale della propria professione, costruendo e calibrando i percorsi didattici in relazione agli obiettivi fissati nel Piano di Offerta Formativa e nella programmazione del Consiglio di Classe. In questa prospettiva, il docente ricerca attivamente il coordinamento dell'azione educativa con altri colleghi, sia per sviluppare iniziative a carattere interdisciplinare, sia per promuovere per quanto possibile l'adozione di criteri omogenei di valutazione. Tutti gli insegnanti sono tenuti al segreto professionale nei riguardi delle persone estranee al Consiglio di Classe e non dissociano la loro persona dalle decisioni prese dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti. Art. 4 È’ da depositare in Presidenza la progettazione didattica-educativa per le proprie discipline, organizzata per Moduli, coerentemente con le esigenze del sistema di Qualità. È’ anche un’occasione per impegnarsi a ripensare il proprio modo di lavorare, per mettere a punto metodologie e percorsi didattici rinnovati, dopo aver rilevato la situazione di partenza della classe: le potenzialità e le carenze dei singoli allievi. Art. 5 Le verifiche scritte vengono pianificate nel Registro delle Verifiche segnalate per tempo sul Registro di classe evitando, per quanto possibile, eccessivi accumuli nello stesso giorno. Gli insegnanti si fanno scrupolo di correggerle accuratamente; di valutarle con ponderatezza ed equilibrio (gli allievi in questo sono giudici attenti e severi: accettano una valutazione negativa ma che sia obiettiva e convincente); di restituire, al massimo entro 7 giorni, gli elaborati agli interessati (cfr.Carta dei Servizi). Le verifiche dei livelli di apprendimento devono essere frequenti, equilibrate nei contenuti da verificare, alternando le varie tipologie di verifica. Art. 6 Si ricorda che la legge n. 241/1990, cosiddetta sulla “trasparenza degli atti amministrativi”, riconosce ai genitori di alunni minori e ai medesimi alunni maggiorenni “l’accesso ai documenti scolastici con valutazione, per avere compiuta e formale conoscenza di un giudizio scolastico”. In caso di richiesta di presa visione, è opportuno non rilasciare gli elaborati originali, ma copie autenticate di proprio pugno. Art. 7 I frequenti colloqui orali di verifica, magari effettuati con intelligenti e pazienti strategia, mantengono un ritmo sostenuto di studio, non lasciano accumulare troppi argomenti e sono un prezioso servizio reso agli allievi: aiutano a far chiarezza a sé e alla classe, oltre che a rendere sciolta l’esposizione. Una o due sole interrogazioni per quadrimestre, di norma, sono insufficienti. (In merito si rimanda alla delibera “Modalità e criteri generali per la valutazione didattica”). Art. 8 La valutazione è un’operazione complessa e ancora oggetto di dibattito in ambito pedagogico e didattico. Rientra nella professionalità di ogni insegnante aggiornarsi su questo aspetto e aprirsi alle indicazioni che emergono sia in ambito pedagogico-didattico che normativo. Sono da esplicitare agli allievi criteri e parametri utilizzati per la valutazione. Per le discipline, per le quali è prevista la prova scritta o grafica, è prescritta la conservazione in archivio di un congruo numero di prove (almeno tre per quadrimestre). Le prove scritte e grafiche devono essere raccolte in fascette e consegnate in Presidenza entro 10 giorni per la archiviazione di durata annuale, e a disposizione degli aventi diritto. Art. 9 Il Registro personale del professore è un documento ufficiale. La accurata compilazione deve essere fatta giornalmente per ogni ora di lezione, anche per affrontare con tranquillità le ispezioni dell’Amministrazione scolastica. Non sono ammesse abrasioni, uso di sbianchetto, cancellature non riconoscibili. Eventualmente si corregge sbarrando in rosso e ripetendo la dicitura. In caso di ore di insegnamento consecutive, sul registro personale deve essere ripetuta la data nella casella successiva. (Per l’uso del Registro elettronico si vedano le indicazioni specifiche) Eventuali simboli devono essere esplicitati da legenda in calce. È diritto del genitore, su richiesta, prendere visione dei registri degli insegnanti. Art. 10 Il docente, nel corso della sua attività didattica, ha tutta la responsabilità della classe e di ciascun allievo. Non abbandona mai l’aula se non è stato sostituito avvertendo la Presidenza. I rapporti con gli allievi sono da costruire secondo lo stile di Don Orione: affabilità, comprensione, dialogo, visione positiva e incoraggiante. Ma non si deve rinunciare al proprio ruolo di adulto-guida, per scendere a livelli di cameratismo giovanilistico e rinunciatario: l’adolescente e il giovane non hanno bisogno di compagni più anziani ma di punti di riferimento sicuri, perché la relazione educativa è sempre asimmetrica. Pertanto gli insegnanti si propongono come educatori, capaci di pazienza e di comprensione, ma senza rinunciare a una giusta fermezza nell’esigere dagli allievi serio impegno nei propri doveri scolastici. Art. 11 Prima dell'ingresso in aula, tutti i docenti attestano la propria presenza in Istituto firmando l'apposito registro delle presenze, collocato in Sala Professori. Inoltre i Docenti sono tenuti a prendere visione sempre del registro delle circolari e degli avvisi. I Docenti sono tenuti a garantire reperibilità per supplenze nelle giornate di servizio e a prendere visione degli ordini di servizio predisposti dalla Presidenza per le supplenze. Art. 12 Il Docente della prima ora è tenuto a trovarsi in classe in anticipo rispetto agli allievi. Si preoccupa di accogliere gli allievi e di invitarli ad essere pronti per il “buongiorno”. Dispone gli allievi nel corridoio o nel luogo ove si tiene il “buongiorno” entro il suono della seconda campana. Al termine del “buongiorno” si accerta degli alunni presenti e degli assenti, delle giustificazioni. Durante le lezioni il Docente è responsabile degli allievi. E’ fatto divieto ai Docenti di far uscire gli allievi durante le lezioni e anche durante il cambio d’ora se non per recarsi in bagno e solo esclusivamente alla seconda, terza e quinta ora. Negli spostamenti degli allievi da aula/laboratorio a aula/laboratorio la classe si muove sempre in presenza del Docente, nel massimo silenzio, in ordine e in gruppo e mai in modo disordinato, con il docente in testa. Durante l’ultima ora di lezione è necessario che si dedichino alcuni minuti per sistemare e riordinare perfettamente la classe Art. 13 I tempi della ricreazione e dell’intervallo si configurano come spazi educativi importanti, caratteristici dello stile educativo di Don Orione. Gli insegnanti pertanto durante l’intervallo sono insieme ai loro allievi. La presenza tra gli allievi in questi momenti, e durante le attività parascolastiche, alimentano la conoscenza, la stima reciproca e favoriscono il dialogo educativo. Ma si ricorda anche che, a norma di legge, gli insegnanti hanno l’obbligo della vigilanza durante le pause e la ricreazione: l’organizzazione dei turni di assistenza degli allievi, a cui è tenuto ogni docente, sarà disposto dalla Presidenza come Ordine di servizio e affisso all’albo della sala professori. I Docenti della terza ora, durante la quale si svolge la pausa di intervallo, sono responsabili della vigilanza e si preoccuperanno che tutti gli allievi siano in cortile, la classe sia vuota e chiusa. Al termine dell’intervallo, il docente si preoccupa di riaccompagnare gli allievi in classe. Art. 14 Al termine dell’ultima ora di lezione del mattino o del pomeriggio, l’insegnante è responsabile del Registro di classe che deve portare in Sala professori. Si ricorda che il Registro-giornale di classe riveste la natura giuridica di Atto pubblico (Corte di Cassazione penale, sez. V, 13.01.1999. n.3004) in quanto posto in essere dal Docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. Il Registro di Classe va compilato in tutte le sue sezioni. Tutte le annotazioni vanno effettuate a penna nera. Nel registro personale del docente devono essere riportate con precisione le assenze degli alunni e le valutazioni delle prove scritte e orali. Nell'apposita sezione del registro devono essere riportati sinteticamente gli argomenti trattati nelle singole lezioni ed esercitazioni scritte. Tutte le annotazioni devono essere scritte a penna nera, e non devono comparirvi segni di genere diverso rispetto ai voti e alle assenze. Eventuali cancellazioni o correzioni vanno effettuate con un semplice tratto di penna, in modo che risulti comunque visibile ciò che viene cancellato, e vistate dal Preside. Sono vietate abrasioni, vietato l’uso dello sbianchetto, vietati segni crittografici. Il registro personale deve essere lasciato a scuola, nel mobiletto in Sala Professori. Art. 15 La Sala Professori è accessibile solo ed esclusivamente ai Docenti. Per l’uso della Biblioteca i visitatori esterni dovranno essere accompagnati dal personale di servizio. Art. 16 Le correzioni e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli allievi, siano attuati il più possibile in privato. In aula sono da evitare interventi e apprezzamenti ironici ed offensivi nel linguaggio: risultano sempre controproducenti sul piano delle relazioni personali, a livello didattico ed educativo, oltre che costituire motivo di contenzioso. Art. 17 Gli insegnanti prendono precisa conoscenza del Regolamento di Istituto per gli allievi: tali norme che regolano la vita della comunità scolastica, sono vincolanti per allievi, genitori, insegnanti, personale tecnico e ausiliario. Si richiama in modo speciale l’osservanza scrupolosa delle disposizioni che riguardano l’uso del telefono cellulare (vietato, in aula, per allievi e docenti) e del fumo ai sensi. Art. 18 Il Vicepreside è il docente nominato dal Direttore. A lui competono gli incarichi che il Preside gli assegnerà. In assenza del Direttore, ha funzioni di Vicario facente funzioni del Direttore per l’attività didattico – organizzativa dell’Istituto. Art. 19 I Docenti potranno utilizzate tutti i materiali didattici (arredi scolastici, suppellettili, attrezzature) a disposizione e tutti gli impianti di laboratorio presenti. Ne garantiscono personalmente sotto la propria stretta responsabilità il normale uso e garantiscono il mantenimento di senza manomissioni e danneggiamenti. In caso di danneggiamento sono obbligati a vigilare e indicare i responsabili. In caso di evidente negligenza la Direzione riterrà responsabile il Docente. Art. 20 Lo svolgimento di altre attività extra-scolastiche compatibili con l’insegnamento è regolato dal DPR 417/74. Pertanto chiunque esercita una attività extra-scolastica compatibile con l’insegnamento, dovrà darne comunicazione alla Presidenza onde ottenere autorizzazione. E’ vietato ai docenti impartire lezioni private agli alunni della propria classe. Il docente che impartisce lezioni private a studenti di altra scuola deve informare per iscritto il Preside in modo preventivo.
TITOLO II - DISCIPLINA
Art. 23 La tenuta disciplinare della classe va perseguita come obiettivo indispensabile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più deboli di volontà e di risorse intellettuali. Questo è un servizio che anche gli allievi migliori, desiderosi di apprendere, ci chiedono. Art. 24 Negli interventi disciplinari procediamo con fermezza, ma con saggia gradualità tenendo sempre informato il il Direttore sui provvedimenti che adottiamo. I casi di comportamenti che rivestono una certa gravità, in quanto risultano recidivi e danneggiano seriamente l’attività didattica, siano segnalati al Direttore il quale valuterà il procedimento da seguire. Le Note disciplinari sul Registro di classe configurano un provvedimento di rilevante gravità: devono essere ponderate, inoltre l’insegnante le comunica sempre al Direttore per eventuali successivi interventi con allievo e famiglia. Art. 25 Norme, criteri e procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari sono definiti dalla normativa ministeriale (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, DPR n.249/1998) e dallo specifico Regolamento di Disciplina degli allievi dell’ITI Don Bosco (a norma dell’ art. 14, comma 2, DPR n. 275/1999 sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche). Art. 26 Le punizioni collettive (per es. note generiche sul Registro di classe, ecc.) sono da evitare: sono inutili e controproducenti, in quanto evidenziano sempre la debolezza del docente nell’individuare i responsabili del disordine. Art. 27 La puntualità crea un clima di serietà nel lavoro: deve essere richiesta agli allievi, ma gli insegnanti ne danno l’esempio con puntigliosità. Non si terminano le lezioni e non si lasciano uscire gli alunni prima del suono della campana, in quanto si innesca un grave disturbo in tutte le classi. Tranne casi eccezionali, nessun alunno deve essere autorizzato ad uscire dall’aula tra un’ora e l’altra, per recarsi ai servizi: l’intervallo è sufficiente per queste esigenze. L’andirivieni di allievi genera smagliature nel clima di lavoro. Così pure, tranne casi di manifesta urgenza, gli insegnanti non concedano agli allievi di lasciare l’aula, per recarsi in segreteria. La richiesta di recarsi in segreteria può essere effettuata solo durante l’intervallo. Art. 28 Il rispetto dell’arredo e delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, il comportamento civile degli allievi rientrano nell’impegno educativo dei docenti, oltre a ricadere sotto la loro responsabilità. L’insegnante deve proporsi come una presenza adulta ed esigente anche su questi aspetti della vita scolastica in quanto contribuiscono a creare uno stile dignitoso nell’ ambiente scolastico. Il Docente ne garantisce personalmente sotto la propria stretta responsabilità il normale uso senza manomissioni e danneggiamenti. In caso di danneggiamento il Docente è obbligato a vigilare e indicare i responsabili. In caso di evidente negligenza del Docente la Direzione riterrà responsabile il Docente. Art. 29 A norma di legge, ma soprattutto per motivi educativi e igienici di convivenza, gli allievi devono astenersi dal fumo in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico: gli insegnanti lo esigono con decisione e sono i primi a darne l’esempio. Pertanto il divieto è anche per il personale Docente.
TITOLO III – ASSENZA DEI DOCENTI
Art. 30 Gli insegnanti sono consapevoli del grave disagio che comporta la propria assenza dalle lezioni. Perciò, quando si rendesse necessario, si avvisi sempre e con urgenza il Direttore il quale predisporrà le sostituzioni. Entro il giorno successivo è indispensabile inoltrare il certificato medico anche per un solo giorno di malattia. L’assenza dal posto di lavoro è concessa con autorizzazione solo per gravi motivi e va comunque inoltrata richiesta alla Direzione almeno quattro giorni prima. Le ore non svolte vanno recuperate. La concessione del permesso deve rispondere solo ed esclusivamente a motivi previsti contrattualmente. In caso di malattia si attiva con l’Amministrazione la procedura prevista. Art. 31 Per evidenti ragioni di responsabilità e di ordine, non si fanno scambi di orario o sostituzioni con i colleghi, senza che la Presidenza ne sia a conoscenza: il Preside è garante, di fronte a genitori e allievi, della attività didattica erogata. Eventuali esigenze si concordano sempre con il Preside.
TITOLO IV – ASSENZA DEGLI ALLIEVI E RITARDI
Art. 32 L’insegnante della prima ora procede sempre a verificare e segnalare sul Registro di classe la giustificazione degli allievi rientrati dall’assenza del giorno precedente o della mattinata. All’inizio di ogni ora l’insegnante controlla rapidamente la situazione e annota eventuali altri ritardi o assenze. Si segnalino al Preside eventuali casi di assenze prolungate o ricorrenti e “strategiche”, anche se saltuarie. Art. 33 Nessun insegnante accetta in aula allievi non giustificati per assenza precedente o in ritardo, né autorizza allievi a lasciare l’aula senza permesso di uscita firmato dalla Presidenza. Le giustificazioni per assenze e ritardi sono valide, normalmente, se firmate dalla Presidenza. Si annotino sempre con cura sul Registro di classe tutti questi movimenti. Art. 34 Tutta questa materia (assenze, ritardi, uscite anticipate), spesso origine di contenzioso, è disciplinata da precise disposizioni ministeriali, recepite dal Regolamento di Istituto per allievi.
TITOLO V - DIALOGO SCUOLA-FAMIGLIAArt. 35 La scuola ricerca e promuove, nell’equilibrio delle rispettive competenze e salvaguardando la delicatezza del rapporto educativo, la collaborazione con la famiglia. Alunni e insegnanti hanno bisogno della sua presenza: che si fa impulso, sostegno, condivisione di mete educative, di difficoltà e di traguardi. Art. 36 Sia l’ora settimanale per i colloqui, sia gli incontri per le valutazioni periodiche fanno parte degli impegni richiesti ai docenti. TITOLO VI - ORGANI COLLEGIALI
Art. 37 In attesa della nuova disciplina sugli Organi Collegiali della scuola statale, l’Istituto nella propria autonomia ha in sperimentazione la composizione del Consiglio di Istituto, con la definizione numerica delle varie rappresentanze e gli ambiti di riferimento. Art. 38 Collegio docenti, Consigli di classe, Consiglio di Istituto sono organismi essenziali per il buon funzionamento della scuola, nella logica della partecipazione, e soprattutto a livello di progettazione formativa, di verifica e di autovalutazione della Qualità del servizio didattico educativo erogato. La presenza dei docenti, ove prevista, è obbligatoria. Art. 39 Particolare rilevanza e delicatezza rivestono i Consigli di classe per le valutazioni periodiche e finali. In tale contesto le decisioni collegialmente adottate, anche se non condivise, vincolano tutti gli insegnanti. Pertanto, al di fuori dello scrutinio, non è lecito dissociarsi dalle decisioni del Consiglio: famiglie e alunni devono cogliere la sostanziale intesa degli insegnanti. Tutto ciò che viene comunicato durante i Consigli di classe, e che riguarda gli allievi, deve essere coperto dalla riservatezza professionale. Art. 40 Le Assemblee di classe degli alunni, richieste e autorizzate secondo la prevista procedura, se correttamente gestite, sono un prezioso strumento di partecipazione alla vita scolastica e occasione per costruire il gruppo-classe, esercitare la corresponsabilità, ricercare soluzioni alle problematiche emergenti nella classe. La procedura predisposta assicura, attraverso opportuna verbalizzazione, che le varie problematiche trattate saranno opportunamente prese in considerazione. Per tutto ciò che riguarda competenze, modalità di elezioni, convocazioni, funzionamento degli Organi collegiali, si rinvia alle specifiche sezioni del PEI, del POF e della Carta dei Servizi. Art. 41 La normativa ministeriale vigente e lo specifico Regolamento di Istituto delimitano il quadro di riferimento circa la programmazione, le finalità, la gestione e la documentazione da acquisire. Art. 42 Circa i criteri per l’attuazione di viaggi di istruzione si rinvia alle delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, nonché allo specifico Regolamento di cui al presente articolo. Art. 43 I Docenti che si prestano per accompagnare i gruppi rendono un prezioso servizio alla comunità scolastica, hanno l’obbligo della gestione educativa del viaggio di cui sono responsabili a tutti gli Su delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE |



